(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 45 del 6 novembre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
             Disciplina della spesa di province e comuni

    1.  Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli
obblighi    comunitari   della   Repubblica   ed   alla   conseguente
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio
2002-2004,  definiti  dall'Art.  24  della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  e  successive  modificazioni,  per  le province ed i comuni con
popolazione superiore ai 5.000 abitanti costituiscono spese sostenute
sulla  base  di  trasferimenti  con  vincolo  di  destinazione quelle
finanziate  con  le  assegnazioni  regionali  attribuite  a titolo di
concorso  negli  oneri  derivanti dall'istituzione del comparto unico
del  pubblico  impiego regionale e locale, di cui all'Art. 127, della
legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.
    2.  Ai  fini del rispetto del contenimento degli impegni di spesa
in applicazione della normativa di cui al comma 1:
      a) si  considerano  finanziate con trasferimenti con vincolo di
destinazione  anche  le  spese  sostenute con contributi attribuiti a
tale  titolo  a province e comuni da altri soggetti che non rientrano
nel patto di stabilita' interno;
      b) si considerano spese eccezionali le spese correnti sostenute
mediante  l'utilizzo  di  avanzi d'amministrazione nei termini di cui
all'Art.  187,  comma  2,  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
    3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2,  ai  soli fini della
classificazione   e  autorizzazione  della  spesa  corrente,  trovano
applicazione  anche  per  i comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione.
      Trieste, 5 novembre 2002
                                TONDO