(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 6 novembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disciplina della spesa di province e comuni 1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, definiti dall'Art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, per le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti costituiscono spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione quelle finanziate con le assegnazioni regionali attribuite a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'Art. 127, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13. 2. Ai fini del rispetto del contenimento degli impegni di spesa in applicazione della normativa di cui al comma 1: a) si considerano finanziate con trasferimenti con vincolo di destinazione anche le spese sostenute con contributi attribuiti a tale titolo a province e comuni da altri soggetti che non rientrano nel patto di stabilita' interno; b) si considerano spese eccezionali le spese correnti sostenute mediante l'utilizzo di avanzi d'amministrazione nei termini di cui all'Art. 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. Le disposizioni di cui al comma 2, ai soli fini della classificazione e autorizzazione della spesa corrente, trovano applicazione anche per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione. Trieste, 5 novembre 2002 TONDO